Le varie ipotesi di
conflitto
Il "conflitto di interessi" è un'anomalia che
pervade vari ambiti dell'ordinamento giuridico: le più
important i
ipotesi di conflitto di interessi riguardano i
contratti, e in particolare la disciplina del diritto
societario(art.2373 c.c. relativo al confltto di
interessi dei singoli soci, art.2391 c.c. per gli
amministratori), della rappresentanza , del diritto di
famiglia ; altri ambiti riguardano il diritto
amministrativo(conflitto di interessi tra il Comune e la
popolazione dello stesso, ad esempio sui cosidetti usi
civici) o il diritto costituzionale, con particolare
riguardo alla disciplina delle incompatibilità e del
conflitto di interessi per i titolari delle cariche di
Governo (progetto di legge n.1236-3612-4410-4488-B
approvato nella 13.ma legislatura da un solo ramo del
Parlamento). Oltre a queste ipotesi disciplinate dal
codice civile o, in fieri, da una legge speciale di
carattere costituzionale, si possono rintracciare altre
ipotesi di conflitto di interessi nell'ambito
dell'attività bancaria, del condominio, nel campo
assicurativo ecc.
La funzione precipua del diritto è proprio quella di
prevenire i possibili contrasti tra differenti
interessi, specialmente quando i due interessi in gioco
siano tali da porre in essere un vantaggio per il
titolare di uno di essi ed un corrispettivo svantaggio
per il titolare dell'altro.
Il verificarsi dei contrasti è alimentato anche dal
fatto che, se è vero che talora gli interessi
intersoggettivi contemplati dalle norme sono posti su un
piede di assoluta parità, è altrettanto vero che in
alcune ipotesi gli interessi medesimi hanno, ab origine,
valori e priorità diverse dal punto di vista etico o
sociale, dal che deriva che l'ordinamento attribuisce a
tali interessi una diversa tutela che può dare origine
a un conflitto(Aldo Stesuri/Il conflitto di
interessi/ Ed. Giuffrè).
Conflitto nello svolgimento di funzioni di
Governo
Tra tutte queste ipotesi certamente la più nota e
dibattuta nella attuale fase politica è quella di
carattere costituzionale relativa al conflitto di
interessi per i titolari di cariche di Governo. Il
conflitto tra interessi pubblici e interessi privati
nello svolgimento di funzioni di governo costituisce una
tematica di grande complessità; non solo per la ricerca
e lo studio delle possibili ipotesi di soluzione del
conflitto, ma soprattutto perché le implicazioni
teoriche ivi sottese si snodano attraverso questioni
cruciali del diritto costituzionale che vanno dalla
rappresentanza politica all'esercizio di fondamentali
libertà.(Antonella Sciortino/Conflitto di interessi
e cariche di governo/Giappichelli Editore)
L'occasione che pose all'attenzione dell'opinione
pubblica tale tematica fu la designazione quale leader
della coalizione vincente nel 1994 dell'on. Berlusconi,
proprietario di uno dei maggiori gruppi imprenditoriali
privati italiani, operanti prevalentemente nel settore
delle comunicazioni di massa. Allora apparve evidente il
"conflitto di interessi " in cui veniva
a trovarsi il neo Presidente del Consiglio a cui
facevano capo da un lato gli interessi delle sue aziende
e, dall'altro, l'interesse pubblico da curare
nell'azione di governo.
La questione delle frequenze
La
questione risultava ancora più complicata dal fatto che
che le reti televisive appartenenti al gruppo
sopraddetto operavano in base ad una concessione
amministrativa delle frequenze. Situazione questa che,
ad avviso di autorevole dottrina, avrebbe integrato
l'ipotesi contemplata nell'art. 10 t.u. 30 marzo 1957,
n.361. Tale disposizione prevede infatti la
ineleggibilità di coloro che in proprio o in qualità
di rappresentanti legali di società o imprese private
risultano vincolati allo Stato per contratti di opere o
di somministrazioni oppure per concessioni o
autorizzazioni amministrative di notevole entità
economica.
La situazione si ripropone oggi, ed è un "vero
macigno"(come più volte sottolineato da Montanelli)
con il nuovo governo Berlusconi, dopo che nella
precedente legislatura, per motivi ancora poco chiari,
non si è riusciti a far approvare il disegno di legge
sul conflitto di interessi e sulle incompatibilità dei
titolari di cariche di governo.
Intollerabile per qualsiasi sistema democratico
Lo scontro tra interessi delle aziende televisive e non,
e interessi pubblici in materia di comunicazioni,
assicurazioni e servizi bancari, che nell'azione di
governo dovrebbero essere esercitati a servizio di tutti
i cittadini utenti, appare stridente e, quel che è più
grave, senza sbocco immediato.
Eppure nessun sistema democratico può permettersi di
non avere un "nucleo di garanzie" che possa
regolare e prevenire il conflitto di interessi per i
membri dell'esecutivo.
Il conflitto di interessi appare alla luce del sole
quando un rappresentante del Governo vara dei
provvedimenti che possono incidere su suoi interessi
privati rilevanti. Ma il conflitto può sussistere anche
in relazione ad una omissione nell'azione
governativa, per il solo fatto cioè di non prendere
volutamente decisioni su di una determinata materia che
potrebbero nuocere agli interessi delle aziende da lui
gestite.
A questo punto appare chiaro come il conflitto di
interessi per i rappresentanti governativi possa
diventare uno status permanente, di cui una parte
emergente e la restante ancor più pericolosa in quanto
nascosta e non esattamente valutabile.
Contro il conflitto di interessi nel settore
governativo, non essendo stata approvata la relativa
legge, non esiste attualmente uno strumento legale di
difesa del cittadino , ad eccezione naturalmente delle
norme penali in caso l'ipotesi configurasse un reato, e
della legge 30 marzo 1957 citata , che prevede
l'ineleggibilità per coloro che siano titolari di
rilevanti concessioni amministrative da parte dello
Stato(frequenze radio-televisive).
IL CASO TELECOM (12 giugno 2001)
In questi giorni è scoppiato il caso del conflitto
di interessi che avrebbe coinvolto Roberto Colaninno ed
Emilio Gnutti nell'affare Seat-Tin.it., nel quale i due
manager erano al tempo stesso compratori e venditori
attraverso una misteriosa società portoghese. Al
termine dell'operazione la strana società con sede a
Madeira si è trovata con un bel gruzzolo in cassaforte,
mentre uno strano premio di 168 miliardi sarebbe stato
incassato dal socio e fondatore di Seat Pagine Gialle
Lorenzo Pellicioli.
Secondo il settimanale Panorama , la Procura di Torino
avrebbe già messo sotto inchiesta i top manager
ipotizzando i reati di falsa comunicazione sociale e la
violazione delle norme che regolano , appunto, il
conflitto di interessi ( art.2373-2377 e 2391 del codice
civile. )
Il caso Telecom ci fa capire come nel nostro
ordinamento sia attualmente più tutelato l'interesse
dei soci di una SpA nei confronti degli amministratori,
rispetto ai cittadini utenti nei confronti dei propri
governanti e amministratori da loro eletti.
SYLOS LABINI: LA CARTA DI STRASBURGO (7 giugno
2001)
Non dare tregua a Berlusconi, questo è l'invito
pressante di Paolo Sylos Labini su "L'Unità"del
7 giugno, in relazione al conflitto di interessi e ad
altri problemi (giustizia, RAI, sanità ecc).
Sul conflitto di interessi Labini esorta ad usare tutti
gli strumenti legali esistenti.
"Nel futuro immediato è lecito attendersi che i
dirigenti DS non ripetano il grave errore di prendere
per buono il cavillo - poco tempo fa D'Alema l'ha
definito "una finzione" - secondo cui il
titolare delle concessioni televisive sarebbe
Confalonieri e non Berlusconi, che in base alla legge
del 1957 era ineleggibile come lo era Cecchi Gori. E' un
punto importante giacchè gli azionisti di oggi, tra cui
ci sono io, hanno deciso di tornare alla carica per far
rispettare la legge del '57, mai abrogata; se è quasi
impossibile sperare che la maggioranza di centro-destra
sconfessi il cavillo, è invece lecito sperare che
questa volta la forte minoranza di centro-sinistra lo
ripudi: è una delle condizioni per portare avanti
un'azione assai difficile, composta di tre passi. Primo
passo: gli interessati presentano il ricorso alla Giunta
delle elezioni contro Berlusconi, che si è presentato
in numerosi collegi (lo schema del ricorso si trova nel
sito web del Ponte). Secondo passo: attendere la
decisione della Giunta , che probabilmente sarà
sfavorevole ai ricorsi, ma avrà avuto una forte
opposizione interna. Terzo passo: ricorso alla Corte di
Strasburgo motivato dal fatto che la delibera della
Giunta delle elezioni non è appellabile, mentre in uno
Stato di diritto deve esserci sempre la possibilità di
appellarsi contro decisioni lesive di diritti.
Nel 1996 la nostra azione non ebbe successo perché di
ricorsi ce ne fu uno solo, la giunta lo bocciò
all'unanimità e l'Europa allora si mostrava
indifferente alle vicende italiane. Oggi tutte e tre le
condizioni sono radicalmente cambiate: i ricorsi saranno
numerosi, nella giunta ci sarà una robusta minoranza
favorevole, e il vento in Europa è mutato. Con questo
non possiamo contare su un esito positivo, ma la
sconfitta non è affatto certa. Ho appreso che sono in
atto altre iniziative, fra cui una che mira a
coinvolgere l'antitrust. In ogni modo il centrosinistra
deve evitare la rassegnazione.
Cossiga: il Cavaliere tenterà di risolverlo (
15 giugno 2001)
Berlusconi in qualche modo lo aggiusterà, anche
perché nel suo ruolo diventa un organo dell'UnioneEuropea,
e la sua questione proprietaria potrebbe trasformarsi in
un caso istituzionale europeo. proverà ad aggiustarlo
anche se non concepisce che è essenziale risolvere il
problema di separare il potere del denaro dalla
formazione del consenso. Gli è estraneo il criterio di
un grande giurista inglese come Dicey, secondo cui la
democrazia non esiste senza una pubblica opinione libera
di esprimersi: Per questo in campagna elettorale si è
osservata la tendenza a trasformare l'informazione in
pubblicità".
Il Cavaliere garante di se stesso: disegno di
legge prima delle ferie (18 giugno 2001)
Nel suo primo discorso programmatico al Senato, il
Cavaliere al termine di un'ora di relazione , ha
accennato al conflitto di interessi, preannunciando che
prima delle ferie presenterà un disegno di legge ad
hoc.
Naturalmente non ha anticipato i contenuti del disegno,
facendo notare comunque che l'argomento non è stato
importante per chi l'ha votato.
Si può osservare che affidare a se stesso la soluzione
del problema del conflitto, è come affidare ad un
imputato la gestione delle regole del proprio processo.
Si tratta quindi del caso più eclatante di
"conflitto di interessi"
Si può immaginare che l'iter della legge sarà molto
lungo. A prescindere dai suoi contenuti, si deve
sottolineare come l'annuncio di Berlusconi sia un'
aperta ammissione che il problema esiste
E nel frattempo, prima del varo delle regole? Forse il
controllo dovrebbe essere esercitato dall'opposizione e
dal Capo dello Stato.
IL PROGETTO DI LEGGE NON APPROVATO.
(SARA' RIPROPOSTO?)
Nella 13.ma legislatura il conflitto di interessi ha
formato oggetto di un progetto di legge della Camera
che, se approvato, non avrebbe certo consentito le
attuali anomalie.
Dato che nell'ordine del giorno del nuovo Governo vi è
anche una soluzione legislativa per il conflitto di
interessi " che non sia punitiva per Berlusconi",
il testo della vecchia legge a questo punto non potrà
essere ignorato e potrà servire da parametro per
verificare se la riforma ventilata dal Polo delle Libertà
sia attendibile oppure sia soltanto uno strumento
formale inteso ad accontentare l'opinione pubblica e con
lo scopo principale di sanare sostanzialmente la
posizione del premier.
In questo caso il famoso "macigno" di
Montanelli diventerebbe per il Governo una "coperta
morbida".
Ecco le norme più rilevanti del progetto di legge
n.1236
Art.1 (Ambito di applicazione)
Agli effetti della presente legge, per titolari delle
cariche di governo si intendono il Presidente del
Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di
Stato, nonché i Commissari Straordinari del Governo di
cui all'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400
Art. 2 (Obbligo di astensione da atti di governo)
1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio
delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente
alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo
di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare
specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i
propri interessi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare
alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né
adottare atti di rispettiva competenza quando essi
possono coinvolgere, direttamente o indirettamente,
interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo
stesso obbligo deve essere osservato in casi di
interessi, noti al titolare della carica, propri del
coniuge o dei parenti e affini entro il secondo grado.
Art.4 (Dichiarazione delle attività economiche)
1 Entro 20 giorni dalla assunzione della carica, i
soggetti di cui all'art.1 comunicano all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, di seguito
denominata Autorità garante, tutti i dati concernenti
le imprese di cui, direttamente o indirettamente,
detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la
titolarità, o il controllo ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile, dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990,
n.287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in
materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per
cento del capitale sociale. Essi sono tenuti ad analoghe
comunicazioni entro quindici giornoi per ogni successiva
variazione dei dati forniti.
2 Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui
al comma 1, l'Autorità garante accerta, tenendo conto
delle eventuali precisazioni dei titolari della carica
di Governo interessati e di ogni altro elemento, se le
attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti
ai sensi della presente legge.
Tali attività sono rilevanti qualora : a) il patrimonio
relativo alle attività economiche e finanziarie a
carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'art.1
sia almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli
incrementi disposti dall'Autorità garamnte, in
applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge 10
ottobre 1990, n.287; b) si tratti di impresa esercente
mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da
qualunque parametro dimensionale.
Art.6 (Alienazione o trasferimento delle attività
economiche)
1 Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art.4,
comma 2, entro 45 giorni dalla comunicazione di cui
all'art.4, comma 3, il titolare della carica di Governo
interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un
gestore ai sensi dell'art.7, le attività economiche o
le partecipazioni che consentono di esercitare il
controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per
cento del capitale sociale.
2 Se il titolare della carica di Governo non provvede
alla alienazione o al trasferimento entro il termine
previsto dal comma 1, l'Autorità garante, previa
convocazione dell'interessato e verificate le condizioni
del caso ed ogni altro elemento utile ad accertare il
carattere volontario e la gravità del suo
comportamento, dichiara che sussiste la situazione di
incompatibilità e contestualmente applica una sanzione
amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e
il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui
all'art. 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a
quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza,
tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché
dell'eventuale profitto.
3 L'Autorità garante, entro dieci giorni dagli
adempimenti di cui al comma precedente, con
determinazione adottata d'intesa con il Presidente dalla
Consob e con il Presidente dell'autorità di regolazione
di settore eventualmente competente, individua il
gestore del patrimonio del titolare della carica di
Governo, definisce l'atto di trasferimento e ne
trasmette copia , per l'adesione, al gestore. Dalla data
dell'adesione decorrono gli effetti del trasferimento,
in mancanza del relativo atto da parte del titolare
della carica di Governo.
Art.10 (Attività economiche concernenti il settore
delle comunicazioni di massa)
1- Quando le attività economiche di cui alla presente
legge concernono il settore delle comunicazioni di
massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le
condizioni di effettiva separazione gestionale risultino
soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti
dalla legge 6 agosto 1990, n.223, e dalla legge 22
febbraio 2000, n.28, in modo che non sia favorito
l'interesse del titolare della carica di Governo
interessato mediante forme di sostegno privilegiato in
violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività
e dell'imparzialità dell'informazione………….
I PRIMI CENTO GIORNI
SAREBBE SOPRAVVISSUTO IL GOVERNO
BERLUSCONI ALLA LEGGE N.1236?
Ecco cosa sarebbe accaduto nei primi cento giorni,
se la legge sul conflitto di interessi fosse già in
vigore.
La simulazione Ares analizza gli
effetti immediati sulla squadra di governo derivati
dalla operatività di una efficace normativa sul
conflitto di interessi e dalla iniziativa dell'Autorità
garante a tutela dei cittadini utenti.
1 LO SCENARIO DEL CONFLITTO
Le nuove norme, sotto il controllo del Garante, devono
essere immediatamente applicate per dirimere i vari
conflitti di interesse collegati non solo alla posizione
del Presidente del Consiglio, notoriamente proprietario
di aziende rilevanti in vari settori e soprattutto
titolare di concessioni radio-televisive e di attività
economiche concernenti il settore delle comunicazioni di
massa , ma anche alla situazione di alcuni ministri e
sottosegretari che svolgono attualmente attività di
imprenditori ( si pensi ad esempio a Letizia Moratti,
ministro della Pubblica Istruzione e imprenditrice nel
settore della multimedialità, a Lucio Stanca, Ministro
dell'Innovazione tecnologica e Presidente della holding
che controlla l'attività europea della IBM, a Pietro
Lunardi Ministro dei Trasporti e gestore della Rocksoll
società leader nelle costruzioni di tunnel, a Gerolamo
Sirchia, responsabile della Sanità e ricercatore e
studioso delle cellule staminali, a Maurizio Sacconi
neosegretario al Lavoro già nel comitato scientifico
della Confindustria.
E vediamo in pratica che succede.
In base al 2° comma dell'art.2 Berlusconi ed i suoi
Ministri e Sottosegretari di Stato non possono
partecipare ad alcuna deliberazione attinente alla
carica ricoperta né adottare atti di rispettiva
competenza, quando essi possano coinvolgere,
direttamente o indirettamente, interessi propri: Lo
stesso obbligo deve essere osservato in casi di
interessi propri del coniuge o dei parenti e affini
entro il secondo grado.
Il settore di attività privata gestito da Berlusconi è
talmente vasto e articolato, e così complicato da
rapporti di parentela, da far ritenere a questo punto
che le deliberazioni alle quali il Presidente del
Consiglio può partecipare siano ben poche(si pensi ad
esempio all'iter del progetto di finanziaria, una legge
che normalmente tocca in maniera rilevante i campi delle
comunicazioni delle assicurazioni , delle costruzioni,
del settore farmaceutico ecc., certamente molto
familiari e coinvolgenti per Cavaliere e figli o
fratelli)
2 CRISI DA ASTENSIONE
Si può verificare pertanto una paralisi dell'attività
governativa o perlomeno uno spossessamento del
Presidente e l'anomalia di una delega permanente, che
porterebbe ad una conseguente sostanziale
"delegittimazione " dell' Autorità di
governo. Naturalmente costituiscono un problema in più
le necessarie astensioni, anche se più ridotte, di
altri Ministri o sottosegretari della Squadra.
La legge prevede (al 4° comma dell'art.2) che da parte
del Regolamento del Consiglio dei Ministri sia data
adeguata pubblicità ai casi di mancata partecipazione a
delibere ed alle motivazioni : il che rende trasparente
la situazione anomala dei membri del governo.
Ma il conflitto di interessi non si manifesta soltanto
al momento delle singole deliberazioni. Presidente del
Consiglio e alcuni ministri, fino a che conservano lo
status di imprenditori in attività economiche
rilevanti, devono assolvere in base alla legge a precisi
obblighi per porre il Garante nelle condizioni di
"ripristinare la legalità."
Devono cioè ,entro i primi venti giorni di governo,
comunicare al Garante tutti i dati concernenti le
imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici
mesi precedenti la titolarità o il controllo o una
partecipazione superiore al 2 per cento del capitale
sociale. Entro 45 giorni da tale comunicazione l'Autorità
garante accerta se le attività economiche denunciate
siano rilevanti(patrimonio finanziario almeno pari a 15
miliardi, o si tratti di impresa esercente mezzi di
comunicazione di massa, indipendentemente dalla
dimensione).
3 BRACCIO DI FERRO E MULTE MILIARDARIE
Non può a questo punto non instaurarsi un braccio di
ferro tra il Cavaliere e l'Autorità del garante.
Dinanzi allo spettro di dover alienare gran parte delle
aziende proprie e dei propri parenti, è ipotizzabile
che il Cavaliere cerchi tutti i cavilli e gli artifici
legali possibili per ridurre al minimo il patrimonio
emergente e far scomparire i pezzi pregiati più
consistenti.
E il Garante, divenuto una sorta di contropotere a
servizio dei cittadini, non può che reagire instaurando
una vera e propria istruttoria che potrebbe anche trarre
alimento da precedenti inchieste penali.
L'indagine intesa ad accertare la reale consistenza
delle aziende, potrebbe quindi sfociare nelle sanzioni
amministrative pecuniarie in misura compresa tra il 10 e
il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività
economiche non dichiarati (come previsto dall'art.4
della legge). Le sanzioni miliardarie riaffermerebbero
l'autorità del Garante nei confronti di chi vuole
eludere l'esatta dichiarazione dei cespiti, ma
politicamente rappresenterebbero una ulteriore
delegittimazione del Presidente del Consiglio nei
confronti dei propri elettori.
4 QUARANTACINQUE GIORNI PER VENDERE TUTTO
Entro 45 giorni dalla comunicazione del Garante al
titolare della carica di Governo interessato in ordine
all'esito dell'accertamento sulla rilevanza delle
attività economiche di sua pertinenza,(ed a questo
punto i cento giorni sono esauriti!),il Cavaliere o
eventuale altro ministro in carica interessato devono
provvedere ad alienare, o a trasferire ad un
gestore(scelto dal Presidente dell'Autorità garante
previo conforme parere della Consob), le attività
economiche o le partecipazioni che consentono di
esercitare il controlo sulle stesse, o che comunque
eccedono il 2 per cento del capitale sociale.
Se gli interessati fanno orecchie da mercante, l'Autorità
garante, dopo aver convocato gli interessati e accertato
il carattere volontario e la gravità del loro
comportamento, dichiara sussistente la situazione di
incompatibilità e contestualmente applica delle nuove
sanzioni amministrative multi-miliardarie.
Applicate le nuove sanzioni, nei successivi dieci
giorni, il Garante provvede a nominare un gestore del
patrimonio del titolare della carica di governo,
definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia,
per l'adesione al Gestore.
Dalla data dell'adesione, decorrono gli effetti del
trasferimento, in mancanza del relativo atto da parte
del titolare della carica di governo.
5 I PICCOLI IMPRENDITORI
Tra gli adempimenti previsti dalla legge sul conflitto
di interessi(non approvata) vi è anche quella che i
titolari di cariche di governo, non potendo esercitare
attività imprenditoriali - e ciò indipendentemente dal
fatto che si tratti di attività economiche rilevanti-
entro 45 giorni dall'assunzione della carica provvedano
a regolarizzare la propria posizione. Adottando cioè
misure dirette ad assicurare che le attività economiche
siano esercitate secondo criteri e in condizione di
effettiva separazione gestionale al fine di evitare
qualsiasi ingerenza da parte del titolare della carica
di governo. Anche in caso di violazione di queste regole
sono previste sanzioni da parte del Garante.
Poiché in questi casi , come si è detto , non è
rilevante la dimensione dell'azienda, si tratta di
adempimenti che dovrebbero riguardare numerosi ministri
e sottosegretari della squadra "liberista" che
esibiscono come titolo di merito la qualità di medio o
piccolo imprenditore. ciò susciterebbe non poche
frizioni tra governo e Garante, complicando i rapporti
con l'Opinione Pubblica in presenza di una opposizione
che non potrebbe stare a guardare.
SILVIO NON E' SOLO: ATTENTI A QUEI SEI!
LE POLTRONE CHE SCOTTANO
Ecco i ministri e i sottosegretari della squadra di
Berlusconi con maggiore rischio di incappare nel
conflitto di interessi:
Tab.1- I magnifici sei
| Nome |
Carica |
Attività
economica |
| Renato
Ruggero |
Ministro
Esteri |
Cons.Ammin.Fiat |
| Letizia
Moratti |
Ministro
P.I. |
A.D.Goldeneg |
| Pietro
Lunardi |
Min.Infrastrutture |
Società
Rocksoil |
| Gerolamo
Sirchia |
Ministro
Sanità |
Cell
Factory(cellule staminali) |
| Maurizio
Sacconi |
Sottosegretario
al Lavoro |
Comitato
scientifico Confindustria |
| Lucio
Stanca |
Min.Innovazione
Tecnologica |
IBM Europea |
UN PACCHETTO FISCALE SOSPETTO
I prossimi provvedimenti che il Governo varerà
prioritariamente rispetto agli altri preannunciati in
campagna elettorale, non sono certamente esenti dal
sospetto di conflitto di interessi.
Il Presidente del Consiglio e molti ministri e
sottosegretari non hanno ancora abbandonato le loro
attività imprenditoriali, e guarda caso, i
provvedimenti fiscali che saranno subito approvati
(legge Tremonti consistente in sgravi fiscali alle
imprese per 3000 miliardi, l'abolizione dell'imposta su
successioni e donazioni, un condono per le imprese
sommerse) favoriscono in maniera rilevante la situazione
finanziaria delle aziende, tra le quali certamente anche
quelle di Silvio e dei magnifici sei.
Sono stati invece rinviati sine die gli altri
provvedimenti promessi, tra i quali l'integrazione delle
pensioni minime e la detassazione dei redditi più bassi
(non da impresa).
USA/USA/USA
I conflitti di interesse creano vivaci discussioni
anche negli USA, ma , almeno in alcuni casi, le
soluzioni sembrano essere dietro l'angolo. Basta solo un
po' di buon senso. E' così che, per porre fine alle
polemiche una volta per tutte, Paul O'Neill, segretario
del Tesoro dell'Amministrazione George W.- Bush, ha
annunciato che venderà il suo pacchetto di azioni e
opzioni dell'Alcoa, la più grande industria
dell'alluminio del mondo, di cui è stato Presidente dal
1987 al gennaio 2000. "Investirò il ricavato- ha
dichiarato il Ministro americano- in fondi indicizzati
che non costituiscono un problema per nessuno"
Ed ancora. Colin Powel, segretario di Stato, pare abbia
dovuto perdere ,metà del suo patrimonio,
disinvestendolo.; ed è andata ancora peggio al più
ricco del gruppo, Donald Rumsfeld, titolare della
Difesa, con un patrimonio di 200 milioni di dolllari.
Ha perduto anche George W.Bush jr con un patrimonio
petrolifero di 20 milioni di dollari.
LE "PRIME VITTIME"
Lunardi e Taormina
E' di nuovo tempesta sul conflitto di interessi. Ha
acceso le polveri Luciano Violante :"In base alla
finanziaria non possiamo dare i soldi per le
infrastrutture al ministro Lunardi che continua ad
essere presidente di una società che si occupa proprio
di infrastrutture. I cittadini devono sapere se Lunardi
spenderà i sodi come amministratore di una società di
infrastrutture o come ministro."
Secondo il ministro per i Rapporti con il Parlamento,
Lunardi invece si sarebbe già dimesso dagli incarichi
di procuratore tecnico della società Rocksoil.
E' tornata a farsi sentire anche Emma Bonino,
chiedendosi che fine abbia fatto il conflitto di
interessi.
L'avvocato Taormina ha peraltro dichiarato che non
proseguirà nello svolgere incarichi professionali in
cui siano implicati interessi dello Stato. Tale
dichiarazione l'avrebbe fatta però proprio dal banco
dell'aula del Tribunale
Di Brindisi dove stava difendendo il boss Prudentino
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